Nuova pronuncia giudiziaria sul tema delle sospensioni legate all’obbligo vaccinale introdotto durante l’emergenza Covid-19. La Corte d’Appello di Bologna, sezione Lavoro, ha riconosciuto l’illegittimità della sospensione inflitta a un dipendente amministrativo dell’Ausl Romagna che nel 2022 era stato allontanato dal servizio per non essersi vaccinato contro il Covid.
La vicenda riguarda un lavoratore in servizio presso una struttura amministrativa dell’azienda sanitaria, rimasto senza stipendio per circa undici mesi a causa del provvedimento adottato dall’Ausl. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, il dipendente non svolgeva attività sanitarie né aveva contatti diretti con pazienti, circostanza che si è rivelata centrale nella successiva valutazione dei giudici.
Il lavoratore aveva deciso di impugnare la sospensione sostenendo che l’obbligo vaccinale previsto dalla normativa emergenziale non potesse essere applicato indistintamente a tutto il personale delle aziende sanitarie, ma dovesse tenere conto delle mansioni concretamente svolte.
La sede presso cui prestava servizio era infatti dedicata esclusivamente ad attività amministrative e gestionali. Al suo interno non erano presenti reparti sanitari, ambulatori o aree destinate all’assistenza dei pazienti. Nonostante ciò, l’Ausl Romagna dispose ugualmente la sospensione dal lavoro senza retribuzione.
La vicenda ha attraversato diversi gradi di giudizio. In un primo momento le richieste del dipendente erano state respinte. Successivamente la questione è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che ha annullato le precedenti decisioni disponendo un nuovo esame del caso davanti alla Corte d’Appello di Bologna. Il nuovo giudizio si è concluso con una decisione favorevole al lavoratore.
Il risarcimento riconosciuto
I giudici bolognesi hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione e hanno condannato l’Ausl Romagna a corrispondere tutte le retribuzioni non percepite dal dipendente tra il 1° gennaio e il 1° novembre 2022.
Il riconoscimento economico comprende anche gli effetti sulla tredicesima mensilità, sulle ferie maturate e sulla progressione professionale. L’azienda sanitaria è stata inoltre condannata a sostenere il 60% delle spese legali del procedimento.
La difesa del lavoratore è stata affidata agli avvocati Riccardo Luzi e Giorgio Contratti, che hanno sostenuto come l’applicazione dell’obbligo vaccinale in quel contesto fosse incompatibile con le caratteristiche effettive della mansione svolta.
Uno degli elementi evidenziati nel corso del giudizio riguarda proprio l’assenza di qualsiasi attività sanitaria nella struttura dove operava il dipendente. Come sottolineato dall’avvocato Luzi, non si trattava di un ospedale né di una struttura destinata alla cura dei pazienti e all’interno dell’edificio non erano presenti neppure ambulatori.
La decisione della Corte d’Appello si inserisce nel più ampio contesto delle controversie nate durante gli anni della pandemia, quando l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali portò a migliaia di sospensioni lavorative in tutta Italia. Fonte: Il Giornale d’Italia

