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Tribunale di Pisa: illegittimità di stato di emergenza e relativi provvedimenti

di Redazione Playmastermovie

Il 17 febbraio 2022 è stata depositata la sentenza 1842/2021 pronunciata in data 8 novembre 2021 dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lisa Manuali.

La pronuncia ha assolto 3 persone cui era stata contestato di aver violato il divieto di uscire dal proprio domicilio, se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, stabilito dal DPCM dell’8 marzo 2020. Ha altresì assolto “perché il fatto non sussiste” i tre imputati dall’accusa di aver violato l’art.650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”).

Il rilievo della sentenza risiede nell’articolata motivazione che, sostanzialmente, analizza una serie di questioni di rilievo costituzionale, legislativo e giurisprudenziale. Partendo dalla considerazione che il DPCM non viene reputato “costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art.650 c.p.”, l’ampia analisi si incentra principalmente sul concetto di “stato di emergenza”.

Viene evidenziato come già i padri costituenti abbiano scelto deliberatamente di non prevedere un diritto speciale per lo stesso, al fine di “evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza potessero essere compressi diritti fondamentali”. Viene sottolineato anche il fatto che l’ordinamento italiano non prevede la dichiarazione dello stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra, che presuppone un conflitto bellico esterno, e che la situazione pandemica non è “giuridicamente assimilabile allo stato di guerra”.

Attraverso una trattazione articolata, si giunge a dichiarare illegittima la dichiarazione di stato di emergenza a partire dal 31 gennaio 2020 in quanto sarebbe stata emessa in assenza di presupposti legislativi che attribuiscano al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per motivazioni sanitarie. A fronte di tale illegittimità, viene messa in discussione anche la legittimità di “tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza”, di fatto i DPCM “che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali”.
E proprio rispetto a questo punto, al di là delle considerazioni in merito all’illegittimità dello stato di emergenza, il “protrarsi [delle misure restrittive adottate] oltre la vigenza dello stato di emergenza” costituisce, secondo il giudice, una compressione intollerabile di diritti e libertà fondamentali.

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